A9 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ATTIVITA' MUSICALI
Pagina aggiornata al Febbraio 2008
In fondo pagina: testo completo del D.M. 8.2.2002 con commento del Ministro delle Attività Culturali sui "nuovi criteri per i fondi ai cori".
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dispone annualmente una voce del proprio bilancio a favore del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Di tale fondo possono beneficiare alcuni Programmi di Attività Corale e concertistica classica ritenuti validi. I criteri sono molto selettivi ed esiste una Commissione Ministeriale che valuta le varie richieste presentate, dopo un controllo formale da parte degli uffici tecnici sulla rispondenza dei Programmi presentati alle caratteristiche previste dal Decreto sotto riportato per intero.
Il Decreto è stato pubblicato il 2 Aprile 2002 sulla Gazzetta Ufficiale. Rispetto alle norme precedentemente in vigore quelle nuove tendono a rendere estremasempre più mente difficile, perciò in parte a scoraggiare (ed a sfoltire) le richieste delle associazioni musicali amatoriali, che svolgono una attività necessariamente discontinua e spesso priva di un progetto artistico unitario di ampie dimensioni. Non solo: le associazioni che hanno ottenuto negli anni precedenti delle sovvenzioni ministeriali sono considerate con maggiori titoli per ottenere nuovi contributi negli anni successivi. E' inoltre fortemente favorito il progetto che si avvale nel contempo anche di sovvenzioni da parte di enti locali periferici.
Fra i presupposti non derogabili dei Programmi musicali da presentare con la richiesta di contributo vi sono i seguenti:
1- il
Programma cultural-musicale per il quale si chiede il contributo deve avere
una sua unicità culturale;
2 - il Programma deve ottenere finanziamenti o contributi da enti pubblici
locali (Comune, Provincia o Regione): almeno uno;
3
- numero minimo di 8 manifestazioni (prima era di 5 spettacoli)
nell'ambito dello stesso Programma;
4 - le 8 manifestazioni devono svolgersi nella stessa area geografica (leggi
stessa Provincia o al massimo stessa Regione);
5 - le 8 manifestazioni devono svolgersi in un periodo circoscritto di tempo
(leggi fra la prima e l'ultima non più di 30 - 35 giorni);
6 - il Programma deve essere firmato da un Direttore Artistico che sia "di
prestigio culturale e di capacità professionale" persona perciò, conosciuta e
stimata nell'ambiente; ogni direttore artistico può firmare un solo Programma
da sottoporre a richiesta di contributo ministeriale.
Invitiamo le singole associazioni corali e musicali interessate a farsi promotrici di accordi con altre associazioni musicali nella loro area geografica, eventualmente chiedendo alla propria associazione regionale di fungere da Organizzatore Ufficiale. Questo perché quasi nessun coro amatoriale sarà materialmente in grado di presentare in autonomia la domanda a causa sia dei 6 punti sopra citati, ma anche per la complessità della materia e soprattutto per l'impossibilità di programmare da soli con precisione e anticipo almeno 8 spettacoli tutti in un arco di tempo limitato e nella medesima area e che siano concepiti parte di un Programma artistico unitario.
E' perciò urgente che i gruppi corali (e quelli strumentali classici) consorziati che siano interessati, facciano propria l'iniziativa assumendo l'impegno a realizzare uno o più concerti nell'ambito di uno dei seguenti Programmi (o altro a piacere vostro) :
Programma
n. 1: "La tradizione popolare e la cultura dialettale nella musica corale
italiana";
Programma n. 2: "Il barocco musicale nei luoghi più belli del barocco
architettonico italiano".
Si propone quindi di creare, a livello di ogni area geografica, un pool di associazioni musicali che intendano chiedere insieme un contributo al Ministero.Ogni pool dovrà scegliersi un Organizzatore Ufficiale e presentarsi con le caratteristica minime di cui ai 6 punti precedenti.
Il Consorzio pubblicherà volentieri su questa pagina i riferimenti delle associazioni (anche non consorziate) interessate che promuoveranno o chiederanno di essere inserite in un pool.
. Ecco un riassunto degli elementi basilari da indicare nella domanda per ciascuno spettacolo:
a) luogo (indirizzo, brevissima descrizione fisica ed artistica, capienza pubblico approssimativa),
b) data e ora dello spettacolo, non definitiva ma il più precisa possibile. In seguito si potranno apportare rettifiche minime.
c) tema della manifestazione (come si siallaccia al tema del programma generale) e programma musicale (titoli dei brani, autori, durata);
d) composizione del gruppo musicale che esegue il programma (numero di persone, nominativi e strumenti ecc.);
e) preventivo di spesa (senza alcun limite raccomandato, per informazioni e consigli telefonate al Consorzio): potranno essere inserite le sole spese che risultano sostenute (con ricevute e fatture) in proprio dall'Associazione che firma il Programma per il Ministero (Organizzatore Ufficiale), e non quelle con ricevute a nome di uno dei cori partecipanti (in pratica occorrerà farsi rilasciare ricevute a nome dell'Organizzatore Ufficiale). Non sono ammesse nel bilancio retribuzioni in nero di musicisti, ma eventualmente i loro rimborsi spese viaggio (tabella chilometrica ACI) e altre di alloggio e vitto, queste comprovate.
Fino al
17.04.2002 sono giunte le seguenti adesioni (chi è interessato le contatti ed
avvisi anche noi al numero 333 778 56 65 o email

FRA I CORI CHE AVEVANO SEGNALATO UN LORO INTERESSE E CHE POTRANNO ESSERE CONTATTATI
- Programmi di musica popolare:
1) Associazione Culturale Euterpe - Matera - Basilicata
Montalbano
Jonico MT
euterpe@it
- Programmi di musica barocca o classica:
2) Coro Sante Zanon a Treviso ):
c/o Sandra
Baldoni
Viale Italia, 31
31100 Treviso TV
0422 262.456 -
lettieri.tv@libero.it
segretaria Miranda 0422.39.71.38
3) Associazione culturale Dodecantus a Treviso :
c/o Marina
Malavasi
Via Pontedera, 13
35124 Padova
segr. Silvio Buratto 347.317.766.5 - Pres. De Matté 0422.542.823
4) Coro Bach a Milano :
c/o Sandro
Rodeghiero
Via Brianza, 29
20127 Milano MI
02 66 922 08
coro.bach@altavista.net
info@corobach.it
http://www.corobach.it
Ci
è giunto il seguente e mail dal Coro Bach di Milano:
Volevamo informare il Consorzio che siamo riusciti a presentare il nostro
Progetto al Ministero proprio ieri, appena in tempo. Secondo il Vostro
suggerimento si tratterà di una breve rassegna di 8 concerti di musica barocca
in altrettanti luoghi significativi del Barocco architettonico della
Lombardia, nel cui programma abbiamo citato la collaborazione del Consorzio.
Abbiamo coinvolto altri 4 cori della nostra regione con i quali abbiamo
elaborato un bel progetto e, anche al di là della riuscita o meno della
domanda di contributo al Ministero, è stata una prezionsa occasione di
collaborazione fattiva fra gruppi corali per un fine comune, che spero aprirà
la strada ad altre analoghe iniziative. Perciò vi ringraziamo lper le vostre
comunicazioni e suggerimenti che ci hanno involgiati a intraprendere questa
iniziativa. Vi terremo informati sugli sviluppi!! Cordiali saluti
Roberta Z. - Coro Bach di Milano
5) Corale Polifonica Psalterium a Roma :
coropsalterium@hotmail.com
fax 06.233.220.232
Il Decreto Ministeriale 8.2.2002, il cui testo è sotto riportato integralmente (vedere in particolare l'Art. 13), stabilisce i criteri per l'assegnazione.
Le richieste per i programmi 2005 vanno presentate o spedite al Ministero entro Gennaio 2005.
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I moduli da compilare per le richieste di contributo al Ministero sono scaricabili dal sito dello stesso Ministero:
http://www.spettacolo.beniculturali.it/spettacolo.htm
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DICHIARAZIONE DEL MINISTRO URBANI RIGUARDO "I FONDI ALLA MUSICA":
Fonte: Ufficio Stampa Ministero Beni Ambientali e Culturali. Roma 20/03/2002
Urbani: nuovi criteri per i fondi alla musica. Piu’flessibilità e più
attenzione alla qualità. Nuovi criteri per contributi a manifestazioni
dell'attività musicale stabiliti dal Ministro con un decreto E' stato
registrato dalla Corte dei Conti e sta per essere pubblicato il decreto
ministeriale 8 febbraio 2002 che disciplina la concessione dei contributi in
favore delle varie manifestazioni dell'attività musicale, utilizzando gli
stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n.163.
“Il nuovo regolamento”, sostiene Urbani, “introduce unitamente ad una maggiore
chiarezza del dettato normativo, alcuni elementi di sostanziale novità, quali:
- la possibilità di optare tra un contributo triennale ed un contributo
annuale, al fine di rendere l'intervento finanziario dello Stato più
flessibile e dunque più aderente alle attività da sostenere, sia sul piano
artistico sia sul piano dei costi;
- la fissazione di nuovi criteri di giudizio, al fine di privilegiare la
valutazione qualitativa (fondata, in primis, sulla validità artistica del progetto)
rispetto a quella quantitativa (fondata sui costi dell'attività);
- la maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e di promozione
e, al contempo, il minor rilievo attribuito ai costi per compensi artistici,
al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto;
- la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la revisione dei
requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un
alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari”.
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DECRETO MINISTERIALE n. 47 del 8.02.2002
TESTO INTEGRALE DEL DECRETO pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 3 Aprile 2002 n. 78
Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di
contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli
stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 14 agosto 1967 n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti
lirici e delle attività musicali";
VISTE le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a
sostegno delle attività musicali"; 6 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a
sostegno delle attività musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante
"Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo";
VISTA la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per le
attività musicali e cinematografiche";
VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni
correttive ed integrative dei decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 ,
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 19 , decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 , e decreto
legislativo 23 aprile 1998, n. 134";
VISTO il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191, di adozione del
regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore
delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
RITENUTO necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme
destinate al settore della
musica nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare
e semplificare le procedure per la contribuzione statale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con
nota n. 306 del 31gennaio 2002;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Capo I - Disposizioni generali
Art.
1
-
Intervento finanziario per le attività musicali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito
"amministrazione", eroga contributi ai
soggetti che svolgono attività musicali, in base agli stanziamenti destinati
alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta
musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere
alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle
categorie meno favorite;
b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca,
la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il
ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio
contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico
anche tramite il recupero del
patrimonio musicale;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico,
tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di
iniziative musicali nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in
particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di
scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito
"Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita la Commissione
consultiva per la musica, di seguito definita "Commissione" e tenendo conto di
quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse
assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente
presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui
al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al
Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare, ad ulteriori attività musicali,
secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del
decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore
rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il
Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In
caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può
provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto
dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le
attività liriche, concertistiche,
corali,
di promozione e perfezionamento professionale,
le
rassegne
e i festival, i concorsi,
le
attività di complessi bandistici.
Art. 2
-
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto
artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi
dell'articolo 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'articolo 6.
2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio
tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto
beneficiario.
3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai programmi di
attività relativi ai singoli settori
musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello
spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il
contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la
quantificazione del contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che
utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani
musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo
1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di
esecuzioni di opere di autori
contemporanei italiani o di paese dell'Unione europea, per le quali sono in
godimento i diritti d'autore;
e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;
f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non
rappresentate in Italia da almeno trenta anni;
g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione
assoluta o inedite, nonché per la preparazione del relativo materiale
musicale.
4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni
con apporti artistici e
finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione
Europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi
apporti ai costi di produzione.
5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può
accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per quelle gratuite svolte
in chiese e per quelle svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci
per cento dell'intera attività.
Per le
attività corali è consentito l'accesso gratuito.
6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la
Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello
richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto
della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle
attività di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 3
-
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una programmazione
annuale o triennale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in
carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività
culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché
elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso
dell'amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le
variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera (a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli anni per i quali
è richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto
dall'amministrazione.
d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare
entro e non oltre il 28 febbraio
dell'anno di realizzazione della manifestazione.
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre
dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è
perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede
la data di spedizione.
3. L'entità del contributo, annuale o triennale, è determinata con
provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere
della Commissione.
Art. 4
-
Criteri soggettivi di ammissione al contributo
1. Il contributo può essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre
anni di attività nel settore
musicale o che abbiano realizzato manifestazioni musicali di riconosciuta
rilevanza nazionale o internazionale ovvero si avvalgano di un direttore
artistico che abbia già ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra
carica direttiva per soggetti musicali ammessi a contributo.
Art. 5
-
Valutazione quantitativa
1. Per le attività lirica, concertistica e
corale
sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalità e la
promozione.
2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed
assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico,
dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i
compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota
percentuale, definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a
copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi
sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
3. L'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali
sono previsti compensi a percentuale
sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di
cui all'articolo 2, comma 3, che
determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con
compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale.
4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi in considerazione
possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi
corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di
orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione
dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.
5. Per l'attività di formazione professionale e per i concorsi, i costi si
riferiscono ai compensi
rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie.
6. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento
della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre,
attività editoriale, e per l'attività di perfezionamento
professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili
i costi concernenti
l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la
produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.
8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e
funzionamento.
Art. 6
-
Valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla
Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre
1998, n. 492, sulla base dei seguenti criteri:
a) validità del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) continuità del nucleo artistico e stabilità pluriennale dell'impresa;
d) committenza di nuove opere;
e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a
quello italiano e di paesi
dell'Unione europea;
f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;
g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;
h) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;
i) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla
sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;
l) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di
informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento
della cultura musicale;
m) adeguatezza del numero di prove programmate.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua
preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore
prevalente a quello di cui al comma 1, lettera (a).
3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al
doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi
ammessi ai sensi dell'articolo 5.
4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene
compiuta annualmente.
Art. 7 - Erogazione del contributo. Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria,
l'amministrazione può prendere in
considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di
presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.
2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla
determinazione del contributo.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo
deve presentare una
dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la
corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono
riportati:
a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
b) gli incassi determinati dall'attività artistica;
c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme
versate con riferimento ai
costi ed agli oneri di cui all'articolo 5;
d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
e) il personale stabilmente impiegato.
4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza
con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli
anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è
diminuito di una identica percentuale.
5. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche
a campione, al fine di
accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività
musicale sovvenzionata, a tal fine
accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario
e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di
parte dello stesso, all'esito della verifica.
6. L'importo del contributo è fisso ed invariabile, anche in presenza di
maggiori costi per l'attività svolta. Per le attività triennali è possibile, a
decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con
riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente
qualificanti, non prevedibili all'atto della presentazione del progetto
artistico triennale.
7. Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività quantitativamente
non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale
riduzione. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia,
nel primo e nel secondo degli anni del triennio, una diminuzione non superiore
al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attività prevista nel
periodo di riferimento, la stessa dovrà essere comunque effettuata nella
residua parte del triennio.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma
rispetto a quelli indicati nel
progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a
sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai
fini della conferma o della variazione del contributo.
Art. 8
-
Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo è
disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione
proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale,
delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa
l'attività:
a) in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3;
b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera (a) o del
bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non
veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza
la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 8, e per percentuali superiori
al limite previsto dall'articolo 7, comma 7, ultimo periodo.
Capo II - Settori musicali
Art.
9
-
Teatri di tradizione
1. I teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967,
n. 800, hanno il compito di
promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare
riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province.
2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della
direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività
manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione;
b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto
all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale,
definito con cadenza annuale o triennale, di concerti, di spettacoli di danza
e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare
almeno il settanta per cento dell'attività per la quale viene richiesto il
contributo;
c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo
richiesto.
Art. 10
-
Attività concertistiche stabili. Istituzioni
concertistico-orchestrali
1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate
"istituzioni", sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale
amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere,
agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o
regionale.
2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della
direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività
manageriali, organizzative, di consulenza presso altre istituzioni
concertistico-orchestrali;
b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per
cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con
riferimento al periodo di attività;
c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico
programma culturale, definito con cadenza annuale o triennale, che consideri
anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la
continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività, ed
una media di nove concerti al mese. Ai fini del raggiungimento del limite
minimo di attività, possono essere ammessi, per non più del trenta per cento,
i concerti svolti presso altri organismi ospitanti sovvenzionati dallo Stato,
nonché in paesi dell'Unione europea;
d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo
richiesto;
e) ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività di
produzione.
Art. 11
-
Attività liriche ordinarie
1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, può essere
concesso un contributo in favore di attività liriche promosse da enti pubblici
o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità
giuridica, a condizione che:
a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società
cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo
42 della legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e
concertistico-orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia
sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non
inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga
realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche
ottimali;
c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non
inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi;
d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del
contributo richiesto.
Art. 12
-
Associazioni e soggetti musicali
1. Può essere concesso un contributo in favore delle attività concertistica e
corale,
sia di produzione che di ospitalità, realizzate da soggetti pubblici o privati
non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci
concerti l'anno e si avvalgano di un direttore artistico individuato tra
personalità del mondo musicale di comprovata capacità professionale. Ai fini
del raggiungimento del limite minimo di attività, possono essere ammessi, per
non più del venti per cento, i concerti svolti in paesi dell'Unione Europea.
Capo III - Altri soggetti della musica
Art.
13
-
Rassegne e festival
1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati,
organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale,
che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo
sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del
turismo culturale, e
che
comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto
culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area.
I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse
culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni
multidisciplinari.
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in
misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è
determinato sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in
esclusiva rispetto ad altri festival;
c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
d) programmazione di
almeno
otto manifestazioni
con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalità sia in
coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente
regolamento, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attività di
elevata qualità artistica.
3. In considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono, le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano per lo svolgimento di concerti
corali,
organistici e
di
musica sacra,
alle condizioni e nei limiti stabiliti con provvedimento del direttore
generale per lo spettacolo dal vivo, su parere della Commissione.
Art. 14
-
Promozione della musica e perfezionamento professionale
1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati
che:
a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte
dall'amministrazione;
b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti
mirati allo sviluppo, alla
divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonché alla valorizzazione
della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana
contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle
interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo.
I progetti possono essere articolati in stage, seminari, convegni, mostre,
attività di laboratorio ed editoriali;
c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione
ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la
pubblicità, la imparzialità e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento
delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari,
nonché qualificate giurie;
d) non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono, istituzionalmente
e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di
quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e
dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione
professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e
musicale; in tal caso, il contributo può essere solo integrativo e comunque
non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo
delle spese sostenute;
e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno
ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.
Art. 15
-
Complessi bandistici
1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi
previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi
bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque
privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e
funzionamento.
Capo IV - Ulteriori attività musicali
Art.
16 - Progetti speciali
1. Le risorse riservate alle ulteriori attività musicali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera (c), sono
attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della
necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con
riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali,
al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica
multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza
musicale in aree del Paese meno servite.
Art. 17
-
Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191 e l'articolo 2
del decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392.
Art. 18
-
Disposizioni transitorie
1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito
dal presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda è
fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, lì 8 febbraio 2002
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Consorzio Cori & Bande tel.
333
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oppure ( solo 8h30 - 9h30, 14h30 - 15h30 o serali) 06 442 38 108 - fax 06 442
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