Interscout: Statuto e Atto Costitutivo

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Consorzio Interscout

Via Nibby, 11 00161 Roma - Cod.Fisc. 97046280588

ATTO COSTITUTIVO  E  STATUTO

 

ATTO COSTITUTIVO

Addì 12 Luglio 1986 fra le parti di seguito sottoscritte viene costituito il Consorzio Interassociativo Scautistico di Servizi col nome di “INTERSCOUT” e con sede in Roma 00161 Via Nibby, 11.

Il Consorzio si propone gli scopi di gestione di:

1)      Polizze assicurative ed altri servizi necessari o utili alle associazioni, enti e persone fisiche aderenti, connesse con lo scautismo in Europa;

2)      un Museo Scout Nazionale che dovrà esser creato in Roma o nella Provincia di Roma.

L’adesione al Consorzio è aperta, previa accettazione del più ampio criterio pluralistico di partecipazione, a tutte le Associazioni, Enti e Persone Fisiche interessate che lo richiederanno ed accetteranno di conformarsi alle norme statutarie. Viene nominato Presidente rappresentante legale il dott. RICCI LOTTERINGI del RICCIO Giuliano Ranieri, nato il 18.07.1949 in Roma, ivi residente in Via Nibby, 11, Cod. Fiscale RCC GNR 49L18 H501Q, il quale accetta.
in fede, firmato:

 RICCI LOTTERINGI del RICCIO Giuliano Ranieri, nato il 18.07.1949 in Roma, ivi residente in Via Nibby, 11 Cod. Fiscale RCC GNR 49L18 H501Q, per conto proprio e della Confédération Européenne de Scoutisme, associazione internazionale di Bruxelles

VASTA Arturo, per conto proprio della FEDERSCOUT Federazione Scoutistica Italiana, con sede in Roma, Via Aventina, 7.

CALDARI Luigi per conto proprio dell’ASSORAIDER, Assicurazione Italiana di Scoutismo Raider, con sede in Cagliari, Via Canepa, 5..

Detti signori decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in associazione volontaristica, assumendo la denominazione "INTERSCOUT".

 

STATUTO ASSOCIATIVO

Deliberato con Assemblea Straordinaria del 10.03.2003.- Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma il 24 Marzo 2003 Serie 3 Numero 05622

 

Art. 1. – Denominazione e Sede:

1.1. L’Associazione è denominata "INTERSCOUT" utilizzando anche il nome di “Consorzio Interscout”.

1.2. La sede associativa viene stabilita in Roma, Via Nibby, 11. La Sede associativa potrà essere spostata, sempre in Roma, senza necessità di variare il presente Statuto.

 

Art. 2. Finalità:

Si premette che lo Scautismo è un metodo educativo dei giovani, praticato da associazioni scautistiche, basato sull’autoeducazione, sulla vita e attività di gruppo, sull’abilità personale, sulla vita all’aria aperta nel rispetto della natura, sul servizio alla comunità ed alle categorie disagiate (non associate), il tutto secondo il metodo Baden-Powell.  Premesso quanto sopra, fini associativi dell’Interscout sono:

2. 1. coadiuvare le associazioni scautistiche associate ed altre similari associazioni giovanili, nella gestione amministrativa, in particolare:

a)  nel reperimento di contributi pubblici e privati;

b) nello studio e applicazione delle normative sulla sicurezza;  

c) nella gestione delle polizze assicurative, assumendone la contraenza in nome e per conto;

d) facilitare l’interscambio internazionale, in conformità alle specifiche del metodo scout.

2. 2. collaborare alla diffusione del Metodo Scout, attraverso qualsiasi strumento, come:

a) la pubblicazione di un periodico, di cui il Presidente associativo rimane Direttore Responsabile;

b) organizzazione, gestione di mostre e convegni sullo scautismo o partecipazione ai medesimi;

c) creazione e/o gestione di un museo scout nazionale con sede nella Provincia di Roma.

d) collaborare a organizzare eventi scout in supporto alle associazioni iscritte e/o  non iscritte.

 

Art. 3. – Carattere e tipologia dell’Associazione:

3.1. L’Associazione non persegue fini di lucro ed è apartitica.

 3.2. L’Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali.

 3.3. Non è consentita in alcun modo la remunerazione dei Soci o Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.

 3.4. I Soci ed Associati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate specificamente dall'Associazione stessa.

 

Art. 4. – Dotazione patrimoniale:

4.1. L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato dei Soci ed Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Soci e da terzi.

 4.2. I Soci sono tenuti a contribuire in misura equivalente e, per i Soci Collettivi, proporzionalmente al numero dei propri iscritti, alla dotazione patrimoniale dell’Associazione.

 4.3. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti, eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, i frutti (interessi) derivanti dall’impiego della dotazione.

 4.4. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno dei Soci o Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.


 

Art. 5 - Organi dell’Associazione:

Gli organi dell’Associazione sono:

- L’Assemblea dei Soci;

-  L’Assemblea dei Soci Fondatori;

-  Il Presidente dell’Associazione.

 

Art. 6 – Soci e Associati:

Sono Soci dell’Interscout le persone ed associazioni che ne abbiano fatto richiesta e vi siano state ammesse con delibera dell’Assemblea dei Soci Fondatori, previa accettazione integrale e senza riserve del presente Statuto. In particolare fanno parte dell’Interscout le seguenti categorie:

 6.1. Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione, nonché quelle ammesse su delibera dell’Assemblea dei Soci Fondatori;

 6.2. Soci Collettivi: le associazioni scautistiche o similari;

 6.3. Associati: tutte le persone fisiche iscritte alle Associazioni Soci Collettivi, per lo più di minore età, rappresentate dalle loro associazioni di appartenenza. Gli Associati possono usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Interscout, ma non hanno diritto di partecipare alla gestione associativa altro che rappresentate dalle rispettive associazioni di appartenenza della categoria Soci Collettivi.

 6.3. Soci Aggregati: sono le associazioni “Soci Collettivi” che non hanno versato le quote per oltre un biennio ovvero che ne abbiano chiesto la derubricazione. Tali associazioni potranno assumere nuovamente la qualifica di Soci Collettivi solo previa presentazione ed accettazione di nuova richiesta.

6.4. Oltre alla derubricazione di cui al paragrafo che precede, la qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decesso o scioglimento, per esclusione deliberata dal Presidente o dall’Assemblea dei Soci Fondatori.

 6.5. I Soci sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme delineate dall'Assemblea dei Soci e stabilite dal Presidente, secondo le proprie possibilità e con criteri di equità.

 

Art. 7 – Assemblea dei Soci:

7.1. L’Assemblea dei Soci è formata da un rappresentante di ciascun Socio Collettivo e da ciascuno dei Soci Fondatori, tutti con pari diritto di voto nonché, senza diritto di voto, da un rappresentante di ciascun Socio Aggregato. E’ presieduta dal Presidente associativo. Essa si riunisce almeno una volta all’anno previa convocazione affissa almeno 30 giorni prima nella sede sociale o su sito internet, e delibera sempre a maggioranza semplice degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.

 7.2. L’Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente la responsabilità per l’esecuzione materiale.

 7.3. L’Assemblea delinea il Preventivo Economico anno per anno e approva il Rendiconto Consuntivo.

 

Art. 8 – Assemblea dei Soci Fondatori:

8.1. Composta da tutti i Soci Fondatori e presieduta dal Presidente associativo, tale Assemblea coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria e provvede al rinnovo della carica del Presidente ogni venti anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione. Si riunisce ogni volta che se ne manifesti la necessità su convocazione di uno dei Soci Fondatori o congiuntamente da almeno due Soci Collettivi.

 

Art. 9. – Il Presidente dell’Associazione:

8.1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci Fondatori e resta in carica per venti anni, tranne i casi di dimissioni, decesso o sentenza di revoca.

 8.2. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e l’Assemblea dei Soci Fondatori e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Socio Fondatore di età più elevata.

 8.3. Il Presidente è responsabile della gestione economica dell’Associazione, sulla base del Preventivo delineato dall’Assemblea dei Soci. Egli potrà compilare su base annuale un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 8.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ne detiene la firma sociale, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

 8.5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :

 8.5.1. quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Socio Fondatore o a persona terza di sua fiducia.

 8.5.2. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati. In particolare il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti, incluso l’acquisto della personalità giuridica ove egli lo ritenga opportuno.

 8.5.3. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.

 8.5.4. stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.

 8.5.5. deliberare in autonomia sulla esclusione di Soci

 

Art. 9 – Regolamento e altre norme applicabili:

9.1. L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

 9.2. L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Soci ed Associati proficue opportunità e facilitazioni.

 9.3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

 

Art. 10 – Durata:

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato all’art. 4.4. che precede.

 

Il presente Statuto, deliberato dalla Assemblea Straordinaria del 10.03.2003, entra in vigore in data odierna e viene controfirmato dal Presidente, in 3 originali.

 

Roma, 10 Marzo 2003

             Il Presidente

Ranieri Ricci Lotteringi del Riccio

 


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