scout INTERSCOUT 6A: POLIZZA RCT 2005
 

 

 

 

 

 

 

 

HDI ASSICURAZIONI SpA

 

 

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  N° 301004023
CONDIZIONI RICONFERMATE PER L'ANNO 30.09.2020 - 30.09.2021

Dal 2019:

INTERMEDIARIO PRINCIPALE: GM Assicurazioni srl, Via Cucca 6 25127 Brescia BS Iscriz. RUI n. A000183223 tel 030 222013 - gmassicurazioni@gmassicurazioni.it
SUB AGENTE GESTORE: Quinta Suttle, Roma Iscr. RUI n. E000130701 q.suttle@gmail.com

Dal 01.10.2007 appendici di modifica al testo di polizza :

 - E' stato aumentato il massimale assicurato RCT da € 1.000.000 ad € 1.500.000.
 - La lunghezza massima delle imbarcazioni senza motore assicurate è stato elevato da 4 a 5 metri.
 - Per effetto di normativa di legge non è più assicurata la RC derivante da navigazione di imbarcazioni provviste di motore anche sotto i 3 CV.

 Una regolare appendice verrà emessa per prendere atto di queste variazioni.

 

 MODULO

 

POLIZZA: Responsabilità Civile n°  301004023
SOCIETA’: HDI Assicurazioni S.p.A. - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma - Agenzia n 1171 Incontro srls Via Bari 22, Roma
CONTRAENTE COLLETTIVO: Consorzio Interscout - Via Nibby, 11 - 00161 Roma Codice Fiscale 97046280588
ASSICURATI: Il Consorzio contraente, nonché tutti i suoi aderenti in forma disgiunta e congiunta, siano essi associazioni, società, gruppi, persone singole, inclusi dipendenti, associati, nonché qualsiasi soggetto che operi con mansioni di istruzione, direzione, accompagnamento e/o formazione nell’ambito o per conto delle associazioni assicurate.

MASSIMALE:
          Euro 1.000.000 per evento.
          Euro 1.000.000 per persona nell'ambito di ogni evento.
          Euro 1.000.000 per danni a cose e/o animali, nell'ambito di ogni evento.

LIMITI DI RISARCIMENTO:
                                        - R.C. da Inquinamento         Euro 20.000
                                        - R.C. da Incendio Boschi     Euro 20.000

FRANCHIGIA: Nessuna
SCOPERTI: 10% con il minimo di Euro 1.000 per la sola garanzia R.C. da Incendio boschi.
EFFETTO ORIGINALE DI POLIZZA: 30 Settembre 2002
EFFETTO DELLA ANNUALITA': 30 Settembre 2017
SCADENZA: 30 Settembre di ciascun anno, con rinnovo annuale automatico, salvo disdetta.
TERMINE DISDETTA: 60 giorni precedenti ciascuna scadenza annuale.


  

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Le Condizioni Generali di Assicurazione seguenti annullano e sostituiscono le norme a stampa (Mod R30 BNC).

 

 Art. 1 - Definizioni

Nel testo che segue la parola "Società" designa l'impresa assicuratrice. La parola "Contraente" designa la persona fisica e/o giuridica con la quale viene stipulato il contratto. La parola "Assicurato" designa la persona fisica e/o giuridica a favore di cui la garanzia viene prestata.

 

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni da esso Assicurato, o da persone con le quali o delle quali egli debba rispondere, involontariamente cagionati a terzi, sia per morte o lesioni personali che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'ambito dell'organizzazione, gestione e pratica dell'Attività Scautistica nonché delle attività collaterali necessarie o utili nell'ambito della pratica e dello sviluppo dello scautismo. Sono comunque incluse le attività di campeggio, raduni e campeggi anche a livello nazionale ed europeo, le attività turistiche, sportive, culturali, sociali, didattiche, le manifestazioni e cerimonie pubbliche e private, la partecipazione volontaria e gli interventi di ordine pubblico e protezione civile.

 

Art. 3 - Esclusioni:

L'Assicurazione non vale per i danni:

a) inerenti l'esercizio di attività professionale di qualsiasi tipo, con eccezione per l'attività scautistica anche retribuita;

b) derivanti dalla proprietà e/o guida (escluso l'uso in qualità di passeggeri) di mezzi di locomozione per i rischi assicurati ai sensi della Legge 990/1969 e successive modifiche. Sono comun-que equiparati a tali mezzi tutti i tipi di natanti di lunghezza superiore a quattro metri, quelli con motore di potenza superiore a 3 cv nonché ogni tipo di aeromobile o veicolo su rotaie;

c) da furto, comunque e da chiunque perpetrato;

d)    PARAGRAFO   ABROGATO

e) causati da eventi comunemente definiti "atomici" e/o "nucleari".

 

Art. 4 - Delimitazioni della garanzia:

I seguenti eventi, pur previsti nell'ambito della garanzia, si intendono assicurati con i limiti di seguito riportati:

a) l'organizzazione e l'esercizio di sports e gare, con esclusione della caccia al di fuori dei limiti previsti dalla legge, nonché con esclusione di:

- partecipazione professionistica a sports e gare;

- ogni forma di lotta diretta quale boxe, lotta greco-romana, ecc.(è però inclusa la pratica dello judo sotto la direzione di persone qualificate);

b) i danni ad animali in consegna e/o custodia si intendono assicurati entro il limite massimo dell'1% del massimale relativo;

c) l'incendio dei boschi si intende assicurato con un limite massimo di Euro 20.000; Ogni risarcimento relativo a tale garanzia andrà soggetto allo scoperto del 10% del danno imputabile, con il minimo di Euro 1.000.

d) l'incendio e/o altri danni alle cose in uso, consegna e/o custodia degli assicurati si inten-dono assicurati limitatamente ai materiali e attrezzature da campeggio (quali tende, pentola-me, sacchi a pelo, attrezzi comuni, con esclusione degli oggetti delicati o ad alto valore intrinseco) nonchè alle case di caccia, case rurali, sedi ed edifici concessi in uso - anche temporaneo - degli Assicurati;

e) la garanzia si intende prestata anche per il rimborso delle spese legali e/o peritali ragionevolmente sostenute dalle Associazioni Assicurate, con il consenso della Società, in conseguenza di fatti rientranti nella garanzia, entro il limite previsto del 25% del massimale assicurato, in aggiunta ad esso.

f) la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da inquinamento, esalazioni contaminanti, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di corsi d’acqua, interruzione e impoverimento di falde acquifere ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tale garanzia viene prestata con il limite massimo di Euro 20.000 per evento.

 

Art. 5 - Estensione territoriale:

L'Assicurazione è valida in tutti i paesi dell’Europa geografica e politica incluse le isole, nonchè nei paesi del Bacino Mediterraneo.

 

Art. 6 - Definizione di "terzi":

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, nonché qualsiasi altro parente od affine che formi nucleo economico unico con l'Assicurato responsabile del danno.

Fermi i limiti di cui sopra gli Assicurati saranno considerati terzi fra di loro ad ogni effetto di polizza.

 

Art. 7 - Altre assicurazioni:

La Società prende atto che possono sussistere altri contratti assicurativi sottoscritti anche da gruppi o strutture intermedie, per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente polizza. Nel caso di sinistro che sia suscettibile di risarcimento da parte di altre polizze oltre che dalla presente, l'Assicurato coinvolto avrà l'obbligo di comunicare alla Società gli estremi di dette altre polizze.

 

Art. 8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro 10 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli stessi atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

 

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali:

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, in aggiunta, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese in aggiunta a tale quarto vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati specificamente e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.

 

Art. 10 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri:

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8. Ove poi risulti che abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, perde i diritti derivantigli dal contratto.

 

Art. 11 - Stipulazione e durata del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio - Periodo di assicurazione:

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso, decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Trascorso il termine di 60 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata postale la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti o di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Il premio è sempre designato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento o se nel corso del periodo il contratto cessi anticipatamente per qualsiasi ragione.

 

Art. 12 - Regolazione del premio annuo:

Il Contraente si obbliga a tenere sempre aggiornato un registro, a disposizione per eventuali controlli da parte della Società, contenente gli elenchi delle persone fisiche censite nell’ambito delle Associazioni membre del Consorzio contraente, sulla cui base verrà emessa apposita appendice di regolazione del premio al termine dell'annualità.

Il premio annuo è convenuto, per ogni persona fisica censita nell’ambito delle associazioni e/o gruppi assicurati, nell’importo indicato nel Modulo, comprensivo di accessori e imposte.

Esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del 40% del numero consuntivo di teste censite nell’ambito delle associazioni e/o gruppi assicurati per l'annualità precedente, associazione per associazione, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto) sulla base del numero finale effettivo di iscritti alle singole associazioni assicurate, che sono stati censiti nel corso dell'anno di copertura.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il numero complessivo degli iscritti, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei sessanta giorni dalla presentazione delle relative appendici.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo alla annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione ed il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Ove il presente contratto sia scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

 

Art. 13 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro:

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In tal caso la Società rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte, nonché ogni altro onere di carattere tributario con invio contemporaneo alla lettera di rescissione.

 

Art. 14 - Competenza territoriale:

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, esclusivamente a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società.

 

Art. 15 - Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per un anno e così successivamente.

 

Art. 16 - Imposte:

Le imposte, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

 

Art. 17 - Clausola Broker (clausola non più applicabile)

La presente polizza è stipulata per il tramite della spett.le Previasme Insurance Broker srl, pertanto ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente o della Società si intenderà come fatta dagli stessi. Parimenti ogni comunicazione fatta al broker dal Contraente o dalla Società si intenderà come fatta alla Società ed al Contraente rispettivamente. Resta intesa l’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dall’Assicurato quietanzati dal broker.

 

Art. 18 - Richiamo alle disposizioni di legge:

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, valgono le norme di legge.

Agli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente contratto: 13 (recesso dopo ogni sinistro), 14 (Deroga alla competenza territoriale), 15 (Rinnovo del contratto in mancanza di disdetta).

 

LA SOCIETA'                                                                                                        IL     CONTRAENTE

    HDI ASSICURAZIONI                                                             CONSORZIO INTERSCOUT

 

Consorzio Interscout - Via Nibby, 11-  00161 Roma Italy
Cod. Fiscale 97046280588 - Tel +39 336 723 723