
2008: Abrogazione concessione del Nulla Osta di Agibilità alle associazioni senza scopo di lucro:
Si comunica che, a seguito della abrogazione della norma istitutiva del 1938, con effetto dal 1° Aprile 2008 la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dismesso il Registro delle associazioni e smesso l'attività di concessione di Nulla Osta di Agibilità alle associazioni senza sciopo di lucro come la vostra.
A tal proposito si rinvia alla Circolare ministeriale relativa:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/news/2008/AbrogDec_153_14_2_1938.pdf
anche Enpals conferma vedere il loro sito:
http://www.enpals.it/export/sites/enpals/normativa/disposizioni/circolari/allegati_circolari/Circolare_N_8_2008.pdf
pertanto il Consorzio Cori & Bande non procederà più ad espletare la pratica di richiesta concessione presso il Ministero per conto delle associazioni aderenti al Consorzio stesso-
Legge Finanziaria 2007, pubblicata in
Gazzetta ufficiale n. 299 del 27/12/2006 suppl. ord. n. 244.
Pubblichiamo per estratto una parte molto interessante per i nostri associati
dal Testo Legge Finanziaria 2007 art 1 commi 185 - 188
Ovviamente bisognerà ora attendere le relative circolari attuative della norma.
Art. 1. (Commi da 1 a 187 omessi)
185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per
la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito
delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone
fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità
istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di
sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in
favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini
delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
186. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185,
in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni
di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186
non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di
celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani
fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una
attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi
ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3,
6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali
esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive
per l’ENPALS derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in
15 milioni di euro annui.
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Commenti a seguito della Circolare ENPALS n. 21 del 04.06.2002.
Richiesta del Nulla Osta Ministeriale
I. La Direzione Centrale Enpals ha emanato la Circolare n. 21 del 4 Giugno
2002, che limita notevolmente - a nostro avviso - la libera e gratuita
espressione artistica delle formazioni musicali dilettantistiche, in
particolare l'attività musicale svolta all'interno di locali pubblici in cui
l'ingresso sia a pagamento oppure il pubblico sia pagante anche solo rispetto
ai servizi commerciali (leggasi consumazioni) prestati all'interno dei locali
stessi.
E' pertanto
ormai senza senso la richiesta formulata dai gestori dei locali ai gruppi
musicali dilettanti, di presentarsi con l'Agibilità, in quanto sono essi
stessi a doverla procurare, anche se non pagano un corrispettivo.
II. Riportiamo
alla pagina A5a il testo integrale della Circolare che ci lascia comunque
molto perplessi, così come ha lasciato perplesse altre associazioni di gruppi
amatoriali. Se i nostri associati lo vorranno, siamo pronti a intraprendere
una serie di azioni sia di lobby in Parlamento che presso il TAR allo scopo di
ottenere e riaffermare il diritto ad esibirsi gratuitamente senza dover subire
obblighi contributivi dei quali alcun dilettante potrà comunque mai
beneficiare. Obblighi contributivi resi quasi impossibili da assolvere
personalmente e direttamente da coloro che si esibiscono una decina di volte
l'anno come i nostri associati, a causa della ferraginosa, complicata e
costosa procedura che non consente (e in questo la Direzione Centrale dell'Enpals
ha delle responsabilità molto gravi) un pagamento diretto e immediato. Molti
gruppi musicali amatoriali stanno chiudendo e questa è una mortificazione
intollerabile che dobbiamo evitare a tutti i costi.
Fintantoché la
Circolare avrà pieno vigore non possiamo - anche se lo vorremmo - incitare
alla disobbedienza. Invitiamo tuttavia gli associati a segnalarci ogni caso
che abbia comportato sanzioni o minacce di sanzioni, con riferimenti precisi
rivolti ai membri del gruppo, al fine di fornirci gli strumenti concreti per
azioni di contrasto e per ricorsi alla magistratura competente, nell'interesse
comune.
III. Passando all'esame del testo della Circolare, risultano due diverse possibilità per esimersi dai contributi Enpals:
1) il Certificato di Agibilità gratuito, previsto dall'Art. 4 della Circolare, rilasciabile per un singolo evento, a discrezione dell'Enpals . La discrezionalità risulta dalla dizione "in ipotesi del tutto eccezionali" sulle quali ipotesi non è possibile avere chiarimenti a priori e che lascia perciò spazio a possibili atti di corruzione dei funzionari.
2) Esenzione dall'obbligo di essere in possesso del Certificato di Agibilità (Art. 5 della Circolare) per i gruppi amatoriali che si esibiscono in pubblico a scopo di divertimento o per diffondere la cultura, senza alcuna forma di retribuzione (neppure rimborso spese fortetario). Questo sembra essere il caso più calzante per i nostri gruppi, senonché diventa inapplicabile per ragioni non dipendenti dai gruppi stressi, in quanto - continua l'art. 5 - "non devono esservi incassi o presenza di pubblico pagante" a meno che l'organizzatore (che realizza gli incassi) sia un ente pubblico o un ente locale. In pratica se la vostra musica viene offerta ad un pubblico che paga anche la sola consumazione obbligatoria, allora l'esenzione dall'obbligo del Certificato decade.
IV. Dal canto nostro riteniamo che le eventuali sanzioni restino a esclusivo carico del Gestore del locale, in quanto è lui solo che realizza l'incasso, e le sanzioni non possono certo gravare sul gruppo musicale amatoriale che si esibisce, sempre a condizione però che il gruppo stesso abbia messo in opera quelle cautele che il nostro Consorzio va consigliando da tempo, più sotto riassunte.
V. Ci rendiamo conto che i nostri associati restano disorientati da queste
novità. Qual'é il suggerimento? Tre le soluzioni possibili:
- (a)
interrompere l'attività e questo sarebbe veramente un peccato;
- (b) pagare
l'ENPALS ma come? Attraverso l'adesione ad una cooperativa che assolverà per
voi agli obblighi contributivi, equiparandovi a tutti gli effetti a dei
musicisti professionisti . Il tutto a costi elevati e cn procedure complicate;
- (c) per chi
invece si ritenesse in diritto, dopo aver letto la Circolare, di non dover
corrispondere i contributi all'ENPALS, suggeriamo di premunirsi prima di ogni
serata con quanto segue :
(1) Nulla Osta ministeriale (peraltro obbligatorio), che certifica la dichiarazione solenne allo Stato di non realizzare utili,
(2) contratto scritto di prestazione d'opera gratuita, nella forma da noi indicata ai nostri associati, e
(3) approntamento di richiesta rimborso spese rigorosamente a piè di lista, come pure indicato ai nostri associati.
L'azione combinata di questi elementi, assieme al fatto che (4) il gruppo non effettua un numero di serate superiore a circa 10 nel corso dell'anno (verificabile tramite controllo incrociato dei Borderaux SIAE), costituiscono la famosa "prova contraria" prevista dalla Circolare, che deve mettere il Gruppo musicale amatoriale al riparo da sanzioni. Il problema rimane comunque per il Gestore che si rifiutasse di pagare l'Enpals in prima persona, pur lucrando gli incassi della serata.
Il signor Giovanni Finoia ci scrive (12.05.2007): Quali sono i vostri commenti alla circolare dell'ENPALS n°6 del 20/04/2007, visto che neanche il sito del ministero del lavoro risponde? A me sembra che sia ora di cominciare a denunciare all'autorità giudiziaria L'ENPALS per abuso di potere ed inosservanza delle leggi vigenti. Non Sarebbe ora di passare al contrattacco invece di subire sempre le angherie di chi crede di essere onnipotente con circolari interne senza nessuna valenza giuridica? Finoia Giovanni (giovanni.finoia@tele2.it)
Il socio signor Raffele Messina ci scrive (27.05.2003): Circolare ENPALS: mancanza di presupposto giuridico!!!!
Spett. Consorzio,
sono il legale rappresentante dell'Associazione "Mediterraneo" di Caltanissetta che è associata al Consorzio.
Riguardo alla circolare dell'Enpals sulle prestazioni gratuite mi preme sottolineare che l'unica cosa certa è che la prestazione gratuita è esente da contribuzioni. Detto ciò ricordo che la circolare, in dottrina, si configura come cosiddetta "normativa secondaria", che ha carattere chiarificatorio o dispositivo solamente a fini interni ma non può dare disposizioni o, peggio ancora,imposizioni a soggetti esterni atteso che tali poteri sono riservati solamente al legislatore. In tal senso l'Enpals non può obbligare soggetti privati o associazioni o quant'altro, peraltro muniti di un nulla osta, ad osservare disposizioni da esso impartite mediante una circolare che non è legge. Tanto si potrebbe configurare di per sé un abuso di potere sia della direzione generale che di ogni funzionario dell'ente che faccia osservare quanto disposto con la circolare.
Pertanto invito tutti gli associati e il Consorzio a prendere iniziative idonee affinché quanto disposto con la suddetta circolare non abbia alcun effetto:in particolare il Consorzio dovrebbe attivarsi affinché non vi sia ombra di dubbio che il nulla osta rilasciato dal dipartimento dello spettacolo sia sempre valido. Resto in attesa di comunicazioni al riguardo e rimango a disposizione a dare la mia piena collaborazione per ogni azione da intraprendere affinché venga ripristinata la legittimità. Propongo inizialmente di impugnare ogni eventuale azione sanzionatoria dell'ENPALS nei confronti degli associati al Consorzio cercando di stabilire una linea comune a tutti. Concludo dicendo che sono un dirigente di un Ente pubblico (Regione Siciliana)per nulla sprovveduto in materia di leggi e normativa e che quanto riportato sopra è detto con cognizione di causa.
Giova osservare al riguardo che al punto 4 l’Enpals si riserva di rilasciare il certificato di agibilità a titolo gratuito. Ebbene il certificato, sulla base di quanto riportato al punto 4 della circolare, va rilasciato a chi non lo ha. Questo non è il caso degli associati al Consorzio che sono già in possesso di un nulla osta di agibilità rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento dello Spettacolo. Pertanto l’obbligare a chi ha già un nulla osta di agibilità valido di richiederne un altro può configurarsi come un abuso di potere, qualora tale situazione dovesse verificarsi. In tal senso, a parere mio, quanto riportato al punto 4 della circolare va riferito a chi non è in possesso di un nulla osta di
agibilità e non nei confronti di chi già lo possiede. Peraltro molti associati possiedono il nulla osta in data anteriore alla circolare dell’Enpals e nessuno glielo ha mai revocato.
Per quanto concerne poi il fatto che l’Enpals voglia garantirsi - con la Circolare - da eventuali imbrogli occorre dire che il rilascio del nulla osta da parte del Ministero è subordinato alla dichiarazione che i soggetti dell’elenco non percepiscano compensi. Pertanto sussiste già una dichiarazione di gratuità che qualora dovesse essere disattesa comporterebbe un illecito sanzionabile. Al riguardo occorre evidenziare che l’Enpals, al pari dell’INPS, nell’esercizio delle funzioni di accertamento di eventuali evasioni contributive, può
visionare le scritture contabili delle persone giuridiche e da queste può verificare se sussistono pagamenti nei confronti dei soci. Pertanto l’ente in questione ha già di per sé gli strumenti forniti dalla legge per accertare eventuali evasioni contributive. Tutto il resto è un mero tentativo di scoraggiare l’attività amatoriale e dilettantistica a vantaggio di un’attività professionistica senza tenere per nulla presente che prima di diventare professionisti nel campo dell’arte in generale bisogna essere stati dilettanti.
Infatti, nel campo dell’arte, ciò che spinge a svolgere questa attività innanzitutto è la passione.
Poi ci sarà chi ha la fortuna di diventare professionista, chi invece rimarrà dilettante e chi ancora spera sempre, da dilettante, di diventare professionista. Per questo motivo non si può paragonare al dilettante che fa musica in pubblico ad un individuo che per “hobby” fa le pulizie in casa altrui, perché non è credibile che si possano fare pulizie per “hobby” ma è credibile che per “hobby” si possa svolgere attività artistica, perché quest’ultima è dettata dalla passione.
Distinti saluti
Raffaele Messina
Associazione Culturale Mediterraneo
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Quali sono gli
obblighi ENPALS per le associazioni artistiche dilettantistiche:
Ogni artista o musicista (singolo o gruppo) che si esibisce pubblicamente è
tenuto ai versamenti contributivi all'Ente previdenziale apposito (Enpals).
Gli artisti dilettanti sono esentati da tale obbligo solo se in
possesso di apposita Agibilità che viene concessa dall'Enpals, ove
concedibile, a ciascun gruppo e con validità limitata al singolo evento,
perciò con obbligo di sottostare alla procedura di richiesta di volta in
volta. Sono esentate pure, senza alcuna necessità di Agibilità - e questa è
una novità assoluta - alcune categorie di dilettanti in particolari
circostanze previste esplicitamente dalla recente Circolare Enpals.
Il Consorzio Cori & Bande, a seguito di un accordo stipulato tempo addietro con il Dipartimento dello Spettacolo (ex Ministero dello Spettacolo) e con l'Enpals, l'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, aveva convenuto una procedura semplificata che consente ancora oggi alle associazioni dilettantistiche iscritte al nostro Consorzio (e assicurate per gli Infortuni e la R.C. attraverso di esso) l'ottenimento del Nulla Osta ministeriale che, come spiegato in altra parte di questa stessa pagina web, è uno degli elementi che dimostra e certifica lo status di "amatorialità senza fini di lucro".
Il Consorzio provvederà a fornire senza alcun corrispettivo - alle associazioni consorziate (non Feniarco) che ne abbiano titolo e che ne facciano richiesta, il Nulla Osta rilasciato direttamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali .
Quali associazioni
hanno titolo per ottenere il Nulla Osta:
Il requisito per ottenere il Nulla Osta attraverso il Consorzio è che
l'associazione musicale, corale, bandistica o teatrale :
- sia costituita in "associazione senza fini di lucro" con le precise
caratteristiche indicate alla pag B2 di questo sito, con una ragione sociale
(nominativo) identica al nome del gruppo musicale che rappresenta, e i cui
soci siano esattamente quelli del gruppo musicale (in pratica non viene
accettata la richiesta di associazioni multifunzionali o che abbiano al loro
interno più gruppi musicali);
- sia associata, per l'anno in corso al Consorzio Cori & Bande, senza godere
delle riduzioni in convenzione Feniarco;
- sia formata esclusivamente da dilettanti - nota bene - nei termini sotto
indicati:
- limiti la propria attività a 10 esibizioni circa nell'arco dello stesso
anno;
- percepisca esclusivamente rimborsi spese a piè di lista per le proprie
prestazioni musicali nei termini e nelle forme specificati agli associati
soltanto.
Tutti i componenti del complesso non percepiscono emolumenti per le loro
prestazioni artistiche non professionali e ogni eventuale ricavo delle
rappresentazioni costituisce solo un parziale rimborso spese e non un utile
economico.
Come ottenere il
Nulla Osta attraverso il Consorzio (NON PIU' VALIDO):
Il Nulla Osta non esiste più per le associazioni senza scopo di lucro: vedere nota in cima a questa pagina
Il Rappresentante Legale dell'Associazione richiedente,
dopo aver aderito al Consorzio
dovrà far pervenire allo stesso Consorzio
quanto segue:
1) Lettera di richiesta (copiarne integralmente il testo qui sotto) su carta intestata dell'Associazione, su pagina unica, con già apposta una marca da bollo (Euro 11,00) con firma leggibile del presidente e in basso un terzo della pagina lasciata in bianco per usi amministrativi. Per quanto riguarda la dichiarazione di decorrenza dell'attività artistica essa dovrà prevedere, per motivi di opportunità, una data successiva a quella della lettera di richiesta.
2) originale registrato presso l'Ufficio delle Imposte (ex uff. Del Registro (costo di circa Euro 130) dell'Atto Costitutivo e Statuto, dal quale si deduca la natura non professionale, dilettantistica e senza scopo di lucro dell'associazione. Inviare una fotocopia (con marche da bollo originali una per ogni 4 pagine) insieme all'originale: l'originale vi verrà restituito assieme al Certificato. Per coloro che non fossero ancora costituiti in Associazione e perciò fossero ancora privi di Statuto dovranno adottare e registrare il testo fac-simile di atto costitutivo e statuto da noi proposto alla Pagina Informativa B1 Testi difformi anche solo in parte devono essere approvati preventivamente (inviate per posta).
3) documentazione congrua (es. Verbale di assemblea, anch'esso registrato) che comprovi la legittimazione alla legale rappresentanza (qualora non risulti nello Statuto e Atto Costitutivo) del firmatario della richiesta. Con l'adozione del nostro testo di Atto costitutivo questa documentazione non sarà necessaria.
4) elenco aggiornato degli Associati (con indicazione dei rispettivi luoghi e date di nascita) con in calce data e firma del legale rappresentante (inviare sempre elenco unico, su facciata unica, separato rispetto all'altro elenco, pure inviato per motivi assicurativi e associativi. Se i nominativi sono pochi se ne può inserire l'elenco ed i dati personali nel testo della Lettera di cui al punto (1) qui sopra.
5) fotocopia di valido documento di identità del rappresentante legale che firma la lettera di cui al punto (1).
6) affrancatura per raccomandata (Euro 3 ) per la spedizione raccomandata immediata del Nulla-Osta e la restituzione dello Statuto originale registrato come da Punto (2) che precede.
Il Nulla-Osta viene emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e a voi spedito.
LETTERA DI RICHIESTA DEL NULLA OSTA (FAC-SIMILE):
da compilare su unica facciata di foglio e far pervenire al Consorzio Cori & Bande
con gli allegati sopra indicati
La dizione di Coro Gelsomino va ovviamente sostituita con il nome del
Vostro Gruppo Musicale e le avvertenze in rosso vanno ovviamente eliminate.
ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORO GELSOMINO"
Via Boezio, 9 - 00192 Roma
Al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento dello Spettacolo
Roma
.......................li...............................
Il sottoscritto (generalità complete) ....................................................................... nato a ..........................il.......................... residente in ................................ . Via .................................................... C.Fiscale........................................................... nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione (indicare denominazione) ........................................................ Cod. Fiscale associativo ..................................................con sede legale in ......................................... C.A.P. ................ Via...................................................... regolarmente iscritta al Consorzio Cori & Bande per l'anno corrente,
dichiara
ai sensi dell'Art. 1 del Decreto del Capo del Governo n. 153 del 4.02.1938, l'avvenuta costituzione della associazione sopra indicata, attualmente composta dalle persone di cui all'allegato elenco (allegare elenco completo datato e sottoscritto o, se trattasi di non oltre 8 nomi, inserirli in questo punto con tutti i dati anagrafici);
chiede
il Nulla Osta di agibilità per l'esercizio dell'attività artistica (specificare qui se orchestrale, corale, bandistica o teatrale) ................................... da parte del complesso, mediante iscrizione nel registro di codesto ufficio e, ai sensi dell'Art.19 L. 7/8/90 n. 241 e DPR 26.4.92 n. 300;
denunzia
di iniziare l'attività artistica a decorrere dal giorno ..............................................................
A tal fine il sottoscritto dichiara che tutti i componenti del complesso non percepiscono alcun emolumento per le loro prestazioni artistiche non professionali e che eventuali ricavi delle rappresentazioni costituiranno soltanto un parziale rimborso spese e non un utile economico.
Il sottoscritto, per conto dell'Associazione, si impegna altresì a denunziare tempestivamente a codesto Ministero la eventuale cessazione dell'attività, il cambiamento del rappresentante legale, la cessata adesione al Consorzio Cori & Bande, ed ogni altro eventuale mutamento delle condizioni, dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento della attività stessa.
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PENALE ai sensi Art. 1(g) del DPR
403/1998:
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci rese alla pubblica
autorità sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara sotto la propria responsabilità di non aver mai subìto
alcuna condanna penale (vedi Nota 1).
in fede
(firma completa e leggibile del legale rappresentante)
Nota (1) : se necessario aggiungere "negli ultimi cinque anni". Oppure in caso di condanna negli ultimi 5 anni indicare di che condanna si sia trattato..
Il Consorzio, in base all'accordo in convenzione, è in grado di ottenere il Nulla-Osta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in pochi giorni ed a mandarlo all'associazione richiedente.
Ricordarsi di scrivere la domanda su pagina unica lasciando un ampio spazio vuoto in basso nel foglio della domanda, di almeno 9 cm. per l'apposizione dei timbri di nulla osta.
Limiti di validità
del Nulla Osta :
Il Nulla-Osta ottenuto come sopra non è soggetto a decadenza né dopo
un anno né mai, fintanto che l'associazione rimane consorziata al
Consorzi Cori & Bande, ovvero fino al mutare di uno o più degli elementi
comunicati. Esso tuttavia prevede l'obbligo per il Legale Rappresentante
firmatario di segnalare per iscritto al Ministero, riportando chiaramente il
numero di Protocollo del Nulla Osta ottenuto, ogni variazione dei dati
segnalati, ad es. variazione del rappresentante legale, variazione dei soci,
cessazione definitiva dell'attività, cessazione della adesione al Consorzio
Cori & Bande. La responsabilità per ogni mancata segnalazione è personale
e rimane a carico di chi firma la richiesta anche se ha cessato la sua
funzione di Rappresentante Legale dell'Associazione.
Obbligo di
segnalare le variazioni:
Il rappresentante legale che ha firmato la domanda è tenuto a notificare al
Ministero (per il nostro tramite) il verificarsi di una variazione fra le
seguenti elementi:
(a) numero e/o
nominativi dei musicisti di cui all'elenco superiore a 1 terzo del totale
iniziale,
(b) rappresentante legale,
(c) sede,
(d) nominativo dell'associazione.
Nella notifica delle variazioni da spedire al Consorzio con le modalità di cui sopra, occorre indicare il n° di protocollo e l'anno di rilascio riportati sul Nulla Osta o, meglio ancora, fotocopia del Nulla Osta stesso.
Decadenza
del Nulla Osta:
Il Nulla Osta perde la sua validità nei seguenti casi:
(1) mancato rinnovo dell'adesione annuale al Consorzio Cori & Bande, con il
quale vige la convezione (entro ciascun 28 febbraio),
(2) condizioni dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per
l'esenzione Enpals.
In caso di decadenza il Certificato di Nulla Osta deve essere restituito in
originale al Consorzio per la chiusura della posizione presso il
Ministero. In caso di smarrimento dell'originale occorre spedire copia di
avvenuta denuncia di smarrimento presso Carabinieri o commissariato di polizia,
vistata da quest'ultimo ufficio.
Costi:
Il Consorzio svolge la pratica iniziale di Nulla Osta per le associazioni
consorziate in forma del tutto gratuita e senza addebito di alcuna
spesa.
Nulla Osta in
Convenzione FENIARCO:
Si fa presente che la Feniarco ha reso disponibile, per i cori associati alle
proprie associazioni corali regionali, una propria convenzione che è diversa
da quella qui presentata. I cori iscritti alle associazioni regionali della
Feniarco, la cui quota di adesione al Consorzio è ridotta, dovranno perciò
richiedere il Nulla Osta solo tramite la propria
associazione regionale
e non al nostro Consorzio
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Con
la circolare n. 165 del 7 settembre 2000 (vedi sotto) il Ministero delle
Finanze definisce “la musica dal vivo” affinché i gestori e gruppi musicali
possano usufruire della defiscalizzazione dell’imposta sugli intrattenimenti.
MINISTERO DELLE FINANZE Circolare 165 del 07.09.2000
MATERIA FISCALE: Spettacoli e giuochi
OGGETTO: Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo.
… OMISSIS…
1.1.1 Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti
Rientrano nella previsione normativa del punto 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 tutte le esecuzioni musicali e gli intrattenimenti danzati senza musica dal vivo ovvero anche con musica dal vivo, purche' quest'ultima sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Non sono, invece, inclusi
nella tariffa i concerti strumentali e vocali che, pertanto, non sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, ma all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972.
La musica puo' definirsi dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di piu' strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo.
L'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale pero' di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, ne' puo' parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore; in tal caso l'emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un'esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi. Parimenti deve essere considerata la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo "karaoke" o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo.
Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l'effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati.
Al fine di accertare se le esecuzioni musicali o gli intrattenimenti danzanti, svolti in parte anche con musica dal vivo, siano o meno assoggettabili all'imposta sugli intrattenimenti e' necessario calcolare il rapporto percentuale tra la durata dell'esecuzione dal vivo e l'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, in funzione dell'attivita' di intrattenimento.
In concreto, e' ipotizzabile che un esercente attivita' commerciale organizzi, presso i propri locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 24), un intrattenimento danzante di durata complessiva di 4 ore (dalle 20 alle 24), svolto con musica, alternativamente, dal vivo e non. In questo caso, il presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta si realizza solo se l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore alle due ore.
Quando, nell'ambito della medesima struttura, siano organizzati piu' esecuzioni musicali, anche contemporaneamente, in spazi distinti, le stesse devono considerarsi separatamente, al fine di accertare l'incidenza percentuale della musica dal vivo, in relazione alla durata dello specifico evento svolto in ogni singola sala o spazio.
Cio' posto, nel caso in cui le esecuzioni distintamente considerate per sala realizzino la prevalenza di musica con una stessa caratteristica (prevalenza di musica dal vivo ovvero non dal vivo) si versera', rispettivamente, in ipotesi di attivita' di spettacolo o intrattenimento.
Nel caso in cui, invece, la prevalenza musicale riscontrata con riguardo a ciascuna sala sia eterogenea (in una sala, ad esempio, prevale la musica dal vivo, nell'altra, la musica non dal vivo), l'organizzatore determinera' la base imponibile secondo il criterio di ripartizione forfettaria stabilito nella nota 2 in calce alla tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, secondo le modalita' illustrate al paragrafo 1.3.7.
…OMISSIS….
PUBBLICHIAMO VOLENTIERI UN CONTRIBUTO CHE CI E' GIUNTO PER E-MAIL:
Cerco brevemente di dare il mio
contributo alla discussione sul presunto obbligo di iscrizione all'Enpals per
i musicisti dilettanti, onere in realtà insussistente.
L'articolo 6 del D.L.C.p.S. n. 708/47 prevede infatti che "le imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli Enti,
le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi e gli
impianti sportivi non possono fare agire nei locali di proprietà o di cui
abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal numero 1 al numero 14 dell'articolo 3
che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo
10".
La norma in esame vieta pertanto di fare agire presso le imprese del pubblico
esercizio (bar, birrerie, etc.) i lavoratori dello spettacolo, categoria che
certo non ricomprende coloro che in maniera dilettantistica, saltuariamente,
occasionalmente e gratuitamente (salvo, al limite un esiguo rimborso spese) si
esibiscono nei locali pubblici.
Sia la giurisprudenza di merito sia la Corte di Cassazione hanno più volte già affermato che "l'obbligo di versare i contributi per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 d.l.c.p.s. n. 708 del 1947 non sussiste per coloro che, pur svolgendo attività rientranti nelle indicazioni di detto art. 3, non sono dediti stabilmente e professionalmente alla realizzazione di spettacoli" (Pretura Firenze 30 marzo 1999) e che "ai fini dell'iscrizione Enpals sono lavoratori dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli" ( Cassazione Civile sezione Lavoro, 26 gennaio 1998, n. 731).
Secondo la normativa vigente e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, pertanto i requisiti richiesti per la qualifica di lavoratore dello spettacolo, da cui deriverebbe l'obbligo di iscrizione all'ente assicurativo, sono quelli della stabilità e della professionalità della prestazione, ciò che esclude che ai musicisti dilettanti, le cui esibizioni sono saltuarie ed occasionali, possa essere applicato il d.l.c.p.s. sopra citato.
L'ansiosa corsa all'iscrizione all'Enpals da parte dei musicisti non professionisti e i timori dei gestori di locali pubblici sono pertanto immotivati e sicuramente dettata da false voci circa doveri - in realtà inesistenti - di iscrizione obbligatoria e di versamento di contributi ad un ente previdenziale che da anni versa in gravissime condizioni finanziarie.
Alessandro <asseneutroband@libero.it>
ultima aggiunta a questa pagina in data 13.03.2008
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