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I.V.A. - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

 

 

 

 

 

Pagina aggiornata al Febbraio 2008
ATTENZIONE QUESTA PAGINA NON E' AGGIORNATA
 

 


 

 

Tutte le pubbliche esecuzioni non gratuite di musica sono soggette al pagamento dell'IVA - Spettacoli.

La legge prevede per le associazioni ONULUS una normativa privilegiata.

 

Si tratta di una imposta dovuta nella misura del 10% da calcolarsi sugli introiti diretti ed indiretti percepiti in relazione al concerto o alla manifestazione musicale non gratuita, al netto dei "Compensi" dovuti alla SIAE per i diritti di autore.

 

La SIAE, una volta percettore di tale imposta, non lo è più, mentre rimane organo di controllo, insieme alla Guardia di Finanza, sui versamenti effettuati.

 

Il versamento è dovuto tramite banca o con Conto Corrente Postale.

 

La normativa fiscale in proposito è la seguente:

1) DPR n. 633/72 nella allegata Tabella A parte 3a n. 123 (Decreto istitutivo della imposta sul valore aggiunto).

 

2) Dec. Legislativo n. 60 del 26.2.1999 Art. 18 comparso sulla Gazzetta ufficiale del 26.2.1999. Detto decreto è entrato in vigore il 1° Gennaio 2000.

 

3) Regolamento di attuazione (del detto Decreto n. 60), reso operativo con D.P.R. n. 544 del 30.12.1999 pubblicato a pag. 11 della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.2000.

 

 Non è necessario un registratore di cassa abilitato al rilascio di scontrini fiscali, mentre per il momento sono accettati i biglietti di ingresso prestampati dalla SIAE ed i relativi registri di carico.

 

Non appena avremo notizie aggiorneremo questa pagina. Sollecitiamo la collaborazione dei commercialisti associati.

 

 

 

 

 

Consorzio Cori & Bande tel. 336 723 723 oppure ( solo 8h30 - 9h30, 14h30 - 15h30 o serali) 06 442 38 108 -

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