Consorzio Cori & Bande B1.htm
 

ATTENZIONE: LE INDICAZIONI IN PRECEDENZA QUI SOTTO RIPORTATE SONO STATE ELIMINATE IN QUANTO SUPERATE ALLA LUCE DELLA NUOVA NON ANCORA BEN DEFINITA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE (2022)

 

 

 

FAC - SIMILE DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO AD USO DEI GRUPPI MUSICALI CHE DESIDERANO ASSOCIARSI AL CONSORZIO
a cura del Consorzio Cori & Bande, Roma

Pagina aggiornata Febbraio 2022

 

 

 

 

       

fac-simile di ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
 .(fac -simile anno 2008)


ASSOCIAZIONE MUSICALE "I MITICI ANNI SESSANTA"
Viale Italia 10, Foggia - Codice Fiscale 93325480768

Il giorno 19 Dicembre 2004 in Foggia, Viale Italia 10, alle ore 15.00 sono presenti i signori:

  1. DE FILIPPIS Mario, nato il 21.08.1949 in Foggia, ivi residente in Viale Italia, 10, cod. fisc. DFL MRI 49M21 F052N;
  2. ANTONI Maria Bruna, nata il 10.01.1954 a Foggia, ivi residente in Viale Adriatico, 3, cod. fiscale ANT MBR 54A50 F052M;
  3. PICCOLI Giuseppe, nato il 19.09.1978 a Foggia, ivi residente in Viale Abruzzi, 19/8, cod. fiscale PCC GPP 78P19 F052T.
  4. PAPARELLA Fabrizio, nato il 19.07.1982 a Foggia, ivi residente in Via Giunone, 5, cod. fiscale PPR FBR 82L59 F052Y.

Detti signori decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in associazione musicale, assumendo la denominazione "I MITICI ANNI SESSANTA".

Viene nominato Presidente rappresentante legale l'Associato sig. DE FILIPPIS Mario, nato il 21.08.1949 in Foggia, ivi residente in Viale Italia, 10, cod. fisc. DFL MRI 49M21 F052N, il quale accetta. In conformità alle norme statutarie sotto riportate, la carica del Presidente ha la durata di dieci anni, pertanto fino al 19 Giugno 2012, ed i suoi poteri sono quelli specificati all’Art. 8 del sotto riportato Statuto. In particolare il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti, incluso l’acquisto della personalità giuridica ove egli lo ritenga opportuno.

L’Associazione così costituita delibera all’unanimità di adottare con effetto immediato le seguenti norme statutarie.

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1. – Denominazione e Sede

1.1. L’Associazione musicale è denominata "I MITICI ANNI SESSANTA".

1.2. La sede associativa viene stabilita in Foggia, Viale Italia 10. La Sede associativa potrà essere spostata, sempre in Foggia, senza necessità di variare il presente Statuto.

Art. 2. Finalità

2.1. Fini associativi sono lo studio, la pratica, l’approfondimento, in forma collettiva, e la diffusione della musica leggera genere pop anni ’60.

2.2. La pratica, lo studio e l’approfondimento della musica leggera genere pop anni ’60 è riservato agli Associati, mentre la diffusione della stessa è rivolta alla generalità, pertanto non limitata agli Associati.

2.3. Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della musica leggera genere pop anni ’60 l’Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento.

2.4. Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

Art. 3. – Carattere e tipologia dell’Associazione.

3.1. L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.

3.2. L’Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

3.3. Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.

3.4. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Art. 4. – Dotazione patrimoniale.

4.1. L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.

4.2. Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell’Associazione.

4.3. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant’altro) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall’impiego della dotazione.

4.4. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno dei Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Art. 5 - Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono i singoli Associati, l’Assemblea dei Associati ed il Presidente.

Art. 6 – Associati.

6.1. Sono Associati dell’Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo-Statuto nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile dell’Assemblea degli Associati, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.

6.2. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.

6.3. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall’Assemblea degli Associati.

Art. 7 – Assemblea degli Associati.

7.1. L’Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli Associati di età superiore a 16 anni. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.

7.2. L’Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente la responsabilità per l’esecuzione materiale.

7.3. L’Assemblea delinea il Preventivo Economico anno per anno e approva l’eventuale Rendiconto Consuntivo.

7.4. L’Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente ogni dieci anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione.

Art. 8. – Il Presidente.

8.1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per dieci anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea.

8.2. Egli convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dall' Associato di età più elevata.

8.3. Il Presidente è responsabile della gestione economica dell’Associazione, sulla base del Preventivo delineato dall’Assemblea degli Associati. Egli compilerà su base annuale un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea degli Associati.

8.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

8.5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :

8.5.1. quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.

8.5.2. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.

8.5.3. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.

8.5.4. stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.

Art. 9 – Regolamento e altre norme applicabili.

9.1. L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

9.2. L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.

9.3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

Art. 10 – Durata.

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato all’art. 4.4. che precede.

 

Il presente Atto Costitutivo–Statuto viene sottoscritto da tutti i Associati fondatori, in primis dal Presidente, in 3 originali.

Foggia, 11 Febbraio 2008

 

 

 

Per informazioni rivolgersi al CONSORZIO CORI & BANDE – VIA NIBBY, 11 - 00161 ROMA
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